Revisore Unico
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 38 del 2 settembre 1996, il Revisore Unico è nominato dal Consiglio Regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 e ha la durata della legislatura.
Il Revisore Unico esamina i documenti contabili, controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente, elabora annualmente una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente da trasmettere al Presidente dell’Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta Regionale.
Il Revisore Unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.









